Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell’associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l’attività dell’associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
-di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Colui che presenta domanda di adesione diventa socio dell’associazione del momento della domanda. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l’adesione. L’eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo all’assemblea.
I soci dell’associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
– Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’associazione
– Soci Ordinari o Attivi sono coloro che richiedono l’adesione all’associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.
– Soci Sostenitori, sono persone o società che si impegnano a sostenere materialmente o con il loro contributo personale l’attività dell’associazione.
– Soci Onorario, sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che si sono distinti della promozione e diffusione della cultura religiosa.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di socio si perde per:
1) dimissioni;
2) decesso;
3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.
4) per il mancato pagamento della quota associativa annuale.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L’associazione potrà comunque procedere all’assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l’attività dell’associazione. E’ fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
